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PRATICHE EDILIZIE
INTERVENTI EDILIZI MINORI
C.I.A.L.
P.d.C.
S.C.I.A.
PROCEDURA ABITATIVA SEMPLIFICATA 
INTERVENTI DI EDILIZIA MAGGIORI
INTERVENTO IN AMBITO VINCOLATO
CONDONO EDILIZIO
VISURE DI PRATICHE EDILIZIE
PERIZIA DI STIMA
PERIZIA PER DANNI
RENDERING 3D E FOTO-INSERIMENTI
NUOVA EDIFICAZIONE
RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI E APPARTAMENTI
RILIEVI E RESTITUZIONE GRAFICA 2D-3D
PRATICHE DI ACCATASTAMENTO PER NUOVE COSTRUZIONI
PRATICHE DI ACCATASTAMENTO PER VARIAZIONE
VISURE CATASTALI
ESTRATTI  MAPPA
FRAZIONAMENTI
VOLTURE CATASTALI
RETIFICHE DATI CATASTALI
 

PRATICHE EDIZIE

INTERVENTI EDILIZI MINORI CONSISTENTI IN OPERE DI

Sono considerate Interventi Edilizi Minori le sotto elencate tipologie:

1.      gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3,1 lettera b), D.P.R. 380/200, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

2.      le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

3.      le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

4.      i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al Decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1969, n. 1444;

5.      le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

6.      le opere di manutenzione straordinaria ex art. 64 R.E. comportanti rinnovi e/o sostituzione di parti strutturali degli edifici;

7.      le opere di manutenzione straordinaria ex art. 64 R.E. comportanti frazionamento di unità immobiliari;

8.      le opere di manutenzione straordinaria ex art. 64 R.E. con modifiche di destinazione d'uso comportanti aggravio di standard;

9.      le opere di manutenzione straordinaria non rientranti nell'elencazione di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 (in quanto eccedenti tali previsioni);

10.   le opere di restauro/risanamento conservativo di cui all'art. 65 R.E.;

11.   le opere di eliminazione delle barriere architettoniche, mediante realizzazione di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;

12.   la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati secondo l'art. 74.1 R.E.;

13.   demolizioni, reinterri e scavi che non riguardino cave e torbiere;

14.   la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art. 74.2 R.E. (non in deroga);

15.   la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art. 74.2 R.E. (in volumi preesistenti);

16.   impianti tecnologici, con nuovi volumi, non indispensabili per legge;

17.   interventi di arredo urbano/edicole funebri;

18.   interventi di completamento ai sensi dell'art.105 R.E.;

19.   Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.






















C.I.A.L.

(Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera ai sensi dell'art. 6.3. D.P.R. 380/2001)

Per gli interventi sopra elencati ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), riconducibili all'art. 3 comma 1, lettera b), D.P.R. 380/2001, occorre presentare Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera - C.I.A.L. (vedi modulo allegato).

Limitatamente agli interventi di cui al n. 1), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio attività libera, allega una relazione tecnica a firma dal professionista, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza né con il committente né con l'impresa e assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di uno specifico distinto titolo abilitativo. Vanno inoltre indicati i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare i lavori.

Per gli interventi di cui alla presente sezione, l'interessato presenta unitamente alla comunicazione di inizio lavori le eventuali, ove previste, autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative vigenti.

La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui sopra, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, comportano la sanzione pecuniaria. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è ancora in corso di esecuzione.

Si precisa, inoltre,  che per gli interventi riconducibili alla C.I.A.L., dichiarati ma eseguiti in data anteriore al 26/05/2010 (entrata in vigore della Legge 73/2010), dovrà essere prodotta richiesta di Permesso di Costruire a sanatoria ai sensi dell'art.33 L.R. 12/2005 e che la sanzione che verrà irrogata, qualora le opere risultassero conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia la momento della realizzazione delle stesse, sia la momento della presentazione della richiesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.d.C.

Permesso di Costruire (ex Autorizzazione Edilizia) ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale 12/05

Gli interventi edilizi ricompresi nell'elenco di cui sopra, dal numero 6) sino al numero 18), e salvo quanto più sotto evidenziato in ordine alla S.C.I.A., possono essere eseguiti presentando una richiesta di Permesso di Costruire a firma del richiedente e comprensiva dei prescritti elaborati grafici, come indicato nel Regolamento Edilizio, debitamente firmati dal professionista, comprensiva delle eventuali autorizzazioni previste ai sensi della normativa vigente. A titolo edilizio rilasciato, dovrà essere comunicato l'Inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del Permesso di Costruire, mentre la Fine lavori andrà prodotta entro tre anni dalla data di protocollazione dell'Inizio dei lavori.















S.C.I.A.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività in materia edilizia (ex regime autorizzatorio) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90

Per gli stessi interventi edilizi che possono essere realizzati mediante Permesso di Costruire, e salvo che gli stessi necessitino di deroga esplicita, il committente delle opere edilizie può, in alternativa, presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) corredata, oltre a quanto previsto per l'istanza di Permesso di Costruire, anche della documentazione prescritta dall'art. 90, comma 10, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e precisamente:

  1. copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/2009;
  2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi che indichi la specifica finalità (esempio: lavori privati in edilizia);
  3. Dichiarazione da parte del committente attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, nonché verifica sulle dichiarazioni dell'organico medio annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/2009.

Le opere possono essere intraprese contestualmente alla protocollazione della S.C.I.A.; al termine dei lavori, che dovrà avvenire entro tre anni dalla data di protocollazione, dovrà essere presentata comunicazione Fine lavori e Certificato di collaudo delle opere eseguite, correlata dalla ricevuta dell'avvenuta variazione catastale, se ne ricorre il caso (vedi modulistica).

 


















 

Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.)

Questa distinta procedura edilizia è stata introdotta a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2011 del 3/3/2011 a far tempo dal 23 Marzo 2011; Essa riguarda le fonti rinnovabili di energia, sostituisce a tutti gli effetti la S.C.I.A. per tali specifiche opere, ed è ammessa per l'autorizzazione e la costruzione di esercizi di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come previsto ai paragrafi 11 e 12 dell'allegato al D.M.10/09/2010.

L'apposita modulistica va prodotta al Servizio Interventi Edilizi Minori; dopo 30 giorni dalla protocollazione matura il silenzio assenso per l'inizio delle opere che potranno durare non oltre tre anni da tale data. A lavori eseguiti si dovrà presentare comunicazione di Fine Lavori, Certificato di Collaudo e copia dell'avvenuta presentazione della variazione catastale se ne ricorre il caso.

Gli interventi eseguibili sono i seguenti:

  1. pannelli fotovoltaici collocati su edifici con impianto integrato i cui componenti modificano la sagoma dell'edificio;
  2. pannelli fotovoltaici collocati su edifici con impianto parzialmente integrato, che però non rispetta tutte le condizioni dell'art.11 del D.lgs 115/2008;
  3. pannelli fotovoltaici non integrati al suolo con potenza inferiore a KW 20;
  4. impianti di biomassa operanti in assetto cogenerativo,
  5. impianti alimentati da biomasse;
  6. impianti alimentate da gas di discarica, biogas;
  7. impianti alimentati da fonte eolica;
  8. impianti idraulici e geotermici alimentati da fonte idraulica;
  9. impianti solari termici posizionati al di fuori della Zona A di cui al D.M. 1444/68.  

 Gli interventi classificati di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 63 R.E. (es. rifacimento delle pavimentazioni, delle tinteggiature e dei rivestimenti interni, sostituzione di sanitari, apertura e chiusura di vani porta all’interno delle singole unità immobiliari, adeguamento degli impianti tecnologici esistenti, sostituzione di infissi e serramenti esterni - anche con materiali diversi, purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori di sagoma, disegno, colore, dimensione delle porzioni apribili -, ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelle preesistenti, ecc...) possono essere eseguiti senza dover presentare alcuna pratica edilizia né alcuna comunicazione agli uffici comunali. In caso di intervento in ambito vincolato è comunque opportuno contattare l’Ente di tutela del vincolo.
La fattibilità delle opere va, sotto altro profilo, verificata con le eventuali prescrizioni contenute negli specifici regolamenti condominiali.

 Per gli interventi che richiedono la realizzazione di un locale rifiuti, la presentazione del progetto dovrà essere preceduta dal parere del tecnico AMSA .
In caso sia prevista l’esecuzione di opere in cemento armato va presentata denuncia (ai sensi dall’art. 65 del DPR 380/01) redatta da un tecnico abilitato il cui nominativo potrà essere fornito direttamente  dal professionista.
Qualora le opere prevedano l’installazione di nuovi impianti termici di potenza superiore a 35 kw o interventi di coibentazione deve essere presentata, in allegato alla pratica edilizia, la relazione tecnica ai sensi dell’art. 28 della Legge 10/91 (come previsto dal punto 9.2 delle "Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia" della DGR 26 giugno 2007 n. VIII/5018 redatta da un tecnico abilitato il cui nominativo potrà essere fornito direttamente  dal professionista.















INTERVENTI EDILIZI MAGGIORI CONSISTENTI IN OPERE DI

·        nuova edificazione

·        ampliamento;

·        ristrutturazione;

·        recupero abitativo di sottotetto.

Per questi tipi di intervento occorre presentare denuncia di inizio attività (ex regime concessorio) art. 41 LR 12/05 (c.d. DIA onerosa o Super DIA) o richiedere permesso di costruire (ex concessione edilizia) art. 33 LR 12/05 (vedi moduli allegati).

Tutti gli interventi edilizi maggiori sono soggetti alla valutazione dell’impatto paesistico(secondo quanto previsto dall’art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale). 

Per gli interventi che prevedono la realizzazione di un locale deposito rifiuti, la presentazione del progetto dovrà essere preceduta dal parere del tecnico AMSA.

In caso sia prevista l’esecuzione di opere in cemento armato va presentata denuncia (ai sensi dall’art. 65 del DPR 380/01) redatta da un tecnico abilitato il cui nominativo potrà essere fornito direttamente  dal professionista.
Qualora le opere prevedano l’installazione di nuovi impianti termici di potenza superiore a 35 kw o interventi di coibentazione deve essere presentata, in allegato alla pratica edilizia, la relazione tecnica ai sensi dell’art. 28 della Legge 10/91 (come previsto dal punto 9.2 delle "Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia" della DGR 26 giugno 2007 n. VIII/5018) redatta da un tecnico abilitato il cui nominativo potrà essere fornito direttamente dal professionista.

 


















INTERVENTO IN AMBITO VINCOLATO

Previa verifica della reale sussistenza di un vincolo, in caso positivo, Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/04 si effettuano pratiche per autorizzazione paesaggistica, la quale è prescritta per l’esecuzione di ogni tipo di intervento che possa arrecare “pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione” (art. 146 D.Lgs. 42/04).

L’autorizzazione paesaggistica non è prescritta per “gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici” (art. 149 D.Lgs. 42/04).
In questi ultimi casi si presenterà una dichiarazione con la quale assevera, con preciso riferimento all’art. 149 del D.Lgs 42/04, che l’intervento da realizzare non comporta alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici allegando idonea documentazione fotografica ed una breve relazione tecnica che  descriva le opere da effettuare.
























CONDONO EDILIZIO

Redazione e presentazione presso l'Ufficio Condono il quale gestisce l'istruttoria e il rilascio delle concessioni edilizie/autorizzazioni edilizie/permessi di costruire a sanatoria (ai sensi della L.n.47/85, della L.n.724/94 e della L.n.326/03 - ultimo condono edilizio) e dei relativi certificati abitabilità/agibilità speciale.

Inoltre si effettuano verifiche e eventuali integrazioni per poter ottenere la definizione di pratiche di condono edilizio già presentate al fine di ottenere il rilascio delle concessioni edilizie, delle autorizzazioni edilizie e dei permessi di costruire a sanatoria, dei certificati di abitabilità/agibilità speciale e dei certificati di abitabilità/agibilità ordinaria (solo per le concessioni presentate con la procedura ante L. n. 493/93 e successive modifiche).


























VISURE DI PRATICHE EDILIZIE

Su richiesta e delega del proprietario, si effettua presso l'Ufficio Visure (istituito ai sensi della L.n. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) visure di fascicoli edilizi e presenta richiesta di copia degli atti e dei documenti amministrativi elaborati dal Comune o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che riguardano interventi di edilizia privata sul territorio comunale.

 





























PERIZIA DI STIMA

Spesso si presenta la necessità di conoscere il valore della propria unità immobiliare. Si potrà fornire una perizia di stima sia in carta semplice sia stragiudiziale (perizia giurata). La perizia sarà corredata da documentazione tecnica, fotografie ed una scheda tecnica relativa alle caratteristiche dell'unità immobiliare oggetto di stima.

 




























PERIZIA PER DANNI

Nella vita di condominio spesso e poco volentieri si verificano problematiche tra vicinato a seguito di perdite o rotture di impianti. La situazione che si ci trova davanti è sempre la stessa: Chi dovrà pagare? quanto dovrà pagare? Proprio per questo scopo il professionista effettua sopralluoghi di verifica per determinare innanzi tutto le cause del guasto, determinarne le competenze e successivamente valutarne i costi di riparazione. Allo stesso tempo verrà effettuata la stessa operazione per il danneggiato il quale avrà appoggio tecnico per valutare e stimare il danno subito e preventivare il costo di ripristino dei danni. Il tutto sarà documentato da numerose riprese fotografiche ed una scheda tecnica riassuntiva.

 



























RENDERING 3D E FOTO-INSERIMENTI

Il rendering 3d attualmente risulta essere forse lo strumento più utile per la progettazione poiché permette di studiare l'opera nel minimo dettaglio.
Il professionista realizza qualsiasi tipo di rendering 3d, a partire da un semplice studio di arredamento fino ad arrivare alla realizzazione di rendering di ambienti interni ed esterni e di foto-inserimenti, grazie ai quali si può determinare l'impatto che il nuovo fabbricato avrà sull'ambiente circostante.

Spesso ci si trova in difficoltà nel decidere una soluzione ottimale per gli interni e proprio per tale motivo diventa utile uno studio "su carta" cioè un progetto 2d ed un eventuale rendering per poter determinare le soluzioni ottimali di arredamento.

 


























NUOVA EDIFICAZIONE

La realizzazione di nuove costruzioni richiede uno studio preliminare molto dettagliato, preceduto da un rilievo topografico dell'area dove sorgerà la nuova costruzione, utile sia per determinare la superficie massima edificabile, sia per determinare le distanze minime dal confine entro il quale si potrà realizzare il nuovo progetto.
La tecnologia sotto questo punto di vista offre grandi aiuti, poiché lo studio preliminare in tre dimensioni consente di studiare nel dettaglio l'opera e di vederla prima che venga realizzata.
Il geom. Adriano De Marco propone al cliente tutte le figure professionali necessarie per la realizzazione di nuove costruzioni, le quali dovranno eseguire calcoli strutturali, certificazioni energetiche, piani della sicurezza, prevenzione incendi e soprattutto l'impresa esecutrice che realizzerà l'opera.
Il cliente sarà assistito durante tutto il corso dei lavori, dallo studio preliminare alla consegna della nuova realizzazione.

 




























RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI E APPARTAMENTI

Si occupa di qualsiasi tipo di ristrutturazione, a partire dalla semplice ristrutturazione di locali come bagno e cucina, ad arrivare ad opere di manutenzione straordinaria sia interne che esterne.
Il cliente verrà affiancato nella fase iniziale durante la quale si studierà una soluzione progettuale che possa soddisfare le proprie richieste ed esigenze e che allo stesso tempo sia allineata alle più recenti leggi e normative.
In un secondo momento, una volta decisa la soluzione progettuale più idonea, grazie all'aiuto di software per la realizzazione di disegni tridimensionali, qualora il cliente ne sentisse la necessità, si potrà avere una soluzione foto-realistica del progetto ed un eventuale studio dell'arredamento.
Una volta stabilita la soluzione ottimale si potrà procedere con l'espletamento delle pratiche necessarie per poter eseguire le opere.
Il professionista si avvale dell'appoggio di ottime imprese di artigiani che potranno fornire un preventivo dettagliato per poter valutare anche i costi di realizzazione.

 



























RILIEVI E RESTITUZIONE GRAFICA 2D-3D

Il rilievo metrico è una attività molto importante che va svolta con cura e precisione per poter ottenere un risultato planimetrico fedele alla realtà. Per questo motivo si svolge rilievi metrici di interni ed esterni utilizzando strumenti elettronici di massima precisione e fornisce degli elaborati grafici curati nel minimo dettaglio.

 

































PRATICHE DI ACCATASTAMENTO PER NUOVE COSTRUZIONI

Dopo la realizzazione di un nuovo fabbricato, si presenta la necessità di censire l'immobile nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.). Si svolgono tutte le attività necessarie per l'espletamento della pratica, a partire dal rilievo del fabbricato, mediante l'uso di moderne strumentazioni al laser, per poi poter predisporre con precisione il tipo mappale e le nuove planimetrie, fino alla predisposizione dei modelli Doc.Fa per l'attribuzione della rendita catastale.

 





























PRATICHE DI ACCATASTAMENTO PER VARIAZIONE

A seguito di divisione, ampliamento, ristrutturazione, demolizione, cambio della destinazione d'uso, ultimazione di fabbricato urbano o altro, si presenta la necessità di aggiornare la situazione catastale e modificare quindi la consistenza di unità immobiliari già censite nel N.C.E.U. A tale scopo,  si svolgono tutte le attività necessarie, cominciando da una analisi preliminare della situazione censita nel N.C.E.U. Per poi arrivare ad un rilievo della nuova situazione e alla predisposizione e presentazione delle pratiche necessarie per poter procedere all'aggiornamento





























VISURE CATASTALI

Qualora si presenta la necessità di ottenere una visura catastale per conoscere vani, categoria, classe e rendita catastale o semplicemente i dati catastali della propria unità immobiliare, il professionista offre un servizio di visure catastali svolto presso l'Agenzia del Territorio.































ESTRATTI DI MAPPA

Qualora si presenta la necessità di ottenere una visura catastale per conoscere vani, categoria, classe e rendita catastale o semplicemente i dati catastali della propria unità immobiliare, il professionista offre un servizio di visure catastali svolto presso l'Agenzia del Territorio.



























FRAZIONAMENTI

Qualora si presenta la necessità di ottenere una visura catastale per conoscere vani, categoria, classe e rendita catastale o semplicemente i dati catastali della propria unità immobiliare, il professionista offre un servizio di visure catastali svolto presso l'Agenzia del Territorio.






























VOLTURE CATASTALI

Le volture catastali sono necessarie ad esempio in caso di successione per causa di morte o consolidamento di usufrutto.

 































RETIFICHE DATI CATASTALI

Qualora si riscontrassero degli errori o dei dubbi sui dati catastali delle proprie proprietà (cognome, nome o denominazione, codice fiscale, luogo e data di nascita, sede legale, diritti e quota di possesso, indirizzo numero civico e piano, numero di vani, superficie catastale),  si effettueranno verifiche preliminari ed eventuale rettifica degli atti.

 

 



























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