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PRATICHE EDIZIE
INTERVENTI EDILIZI MINORI CONSISTENTI IN OPERE DI
Sono considerate Interventi
Edilizi Minori le sotto elencate tipologie:
1.
gli interventi di
manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3,1
lettera b), D.P.R. 380/200, ivi compresa l'apertura
di porte interne o lo spostamento di pareti interne,
sempre che non riguardino le parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento del numero
delle unità immobiliari e non implichino incremento
dei parametri urbanistici;
2.
le opere dirette a
soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al
cessare della necessità e, comunque, entro un
termine non superiore a novanta giorni;
3.
le opere di
pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche
per aree di sosta, che siano contenute entro
l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate
e non accessibili, vasche di raccolta delle acque,
locali tombati;
4.
i pannelli solari,
fotovoltaici, a servizio degli edifici, da
realizzare al di fuori della zona A di cui al
Decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile
1969, n. 1444;
5.
le aree ludiche senza
fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici;
6.
le opere di
manutenzione straordinaria ex art. 64 R.E.
comportanti rinnovi e/o sostituzione di parti
strutturali degli edifici;
7.
le opere di
manutenzione straordinaria ex art. 64 R.E.
comportanti frazionamento di unità immobiliari;
8.
le opere di
manutenzione straordinaria ex art. 64 R.E. con
modifiche di destinazione d'uso comportanti aggravio
di standard;
9.
le opere di
manutenzione straordinaria non rientranti
nell'elencazione di cui al comma 2 dell'art. 6 del
D.P.R. 380/2001 (in quanto eccedenti tali
previsioni);
10.
le opere di
restauro/risanamento conservativo di cui all'art. 65
R.E.;
11.
le opere di
eliminazione delle barriere architettoniche,
mediante realizzazione di manufatti che alterano la
sagoma dell'edificio;
12.
la realizzazione di
parcheggi pertinenziali interrati secondo l'art.
74.1 R.E.;
13.
demolizioni,
reinterri e scavi che non riguardino cave e
torbiere;
14.
la realizzazione di
parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art. 74.2 R.E.
(non in deroga);
15.
la realizzazione di
parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art. 74.2 R.E.
(in volumi preesistenti);
16.
impianti tecnologici,
con nuovi volumi, non indispensabili per legge;
17.
interventi di arredo
urbano/edicole funebri;
18.
interventi di
completamento ai sensi dell'art.105 R.E.;
19.
Impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili.
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C.I.A.L.
(Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera ai
sensi dell'art. 6.3. D.P.R. 380/2001)
Per gli interventi sopra
elencati ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), riconducibili
all'art. 3 comma 1, lettera b), D.P.R. 380/2001,
occorre presentare Comunicazione di Inizio Attività
Edilizia Libera - C.I.A.L. (vedi modulo allegato).
Limitatamente agli interventi
di cui al n. 1), l'interessato, unitamente alla
comunicazione di inizio attività libera, allega una
relazione tecnica a firma dal professionista, il
quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza
né con il committente né con l'impresa e assevera,
sotto la propria responsabilità, che i lavori sono
conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai
regolamenti edilizi vigenti e che per essi la
normativa statale e regionale non prevede il
rilascio di uno specifico distinto titolo
abilitativo. Vanno inoltre indicati i dati
identificativi dell'impresa alla quale si intende
affidare i lavori.
Per gli interventi di cui alla
presente sezione, l'interessato presenta unitamente
alla comunicazione di inizio lavori le eventuali,
ove previste, autorizzazioni obbligatorie ai sensi
delle normative vigenti.
La mancata comunicazione
dell'inizio dei lavori di cui sopra, ovvero la
mancata trasmissione della relazione tecnica,
comportano la sanzione pecuniaria. Tale sanzione è
ridotta di due terzi se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l'intervento è
ancora in corso di esecuzione.
Si precisa, inoltre, che per
gli interventi riconducibili alla C.I.A.L.,
dichiarati ma eseguiti in data anteriore al
26/05/2010 (entrata in vigore della Legge 73/2010),
dovrà essere prodotta richiesta di Permesso di
Costruire a sanatoria ai sensi dell'art.33 L.R.
12/2005 e che la sanzione che verrà irrogata,
qualora le opere risultassero conformi alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia la
momento della realizzazione delle stesse, sia la
momento della presentazione della richiesta.
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P.d.C.
Permesso di
Costruire (ex Autorizzazione Edilizia) ai sensi
dell'art. 33 della Legge Regionale 12/05
Gli interventi edilizi
ricompresi nell'elenco di cui sopra, dal numero 6)
sino al numero 18), e salvo quanto più sotto
evidenziato in ordine alla S.C.I.A., possono essere
eseguiti presentando una richiesta di Permesso di
Costruire a firma del richiedente e comprensiva dei
prescritti elaborati grafici, come indicato
nel Regolamento Edilizio, debitamente firmati dal
professionista, comprensiva delle eventuali
autorizzazioni previste ai sensi della normativa
vigente. A titolo edilizio rilasciato, dovrà essere
comunicato l'Inizio dei lavori entro un anno dal
rilascio del Permesso di Costruire, mentre la Fine
lavori andrà prodotta entro tre anni dalla data di
protocollazione dell'Inizio dei lavori.
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S.C.I.A.
Segnalazione
Certificata di Inizio Attività in materia edilizia
(ex regime autorizzatorio) ai sensi dell'art. 19
della L. 241/90
Per
gli stessi interventi edilizi che possono essere
realizzati mediante Permesso di Costruire, e salvo
che gli stessi necessitino di deroga esplicita, il
committente delle opere edilizie può, in
alternativa, presentare la Segnalazione Certificata
di Inizio Attività (S.C.I.A.) corredata, oltre a
quanto previsto per l'istanza di Permesso di
Costruire, anche della documentazione
prescritta dall'art. 90, comma 10, del D.Lgs n.
81/2008 e s.m.i. e precisamente:
- copia della notifica preliminare di cui all'art.
99 D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs
106/2009;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)
in corso di validità delle Imprese e dei
Lavoratori Autonomi che indichi la specifica
finalità (esempio: lavori privati in edilizia);
- Dichiarazione da parte del committente
attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità
tecnico-professionale delle imprese affidatarie,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori
da affidare, nonché verifica sulle dichiarazioni
dell'organico medio annuo di cui alle lettere a)
e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008
come modificato dal D.Lgs 106/2009.
Le opere possono essere
intraprese contestualmente alla protocollazione
della S.C.I.A.; al termine dei lavori, che dovrà
avvenire entro tre anni dalla data di
protocollazione, dovrà essere presentata
comunicazione Fine lavori e Certificato di collaudo
delle opere eseguite, correlata dalla ricevuta
dell'avvenuta variazione catastale, se ne ricorre il
caso (vedi modulistica).
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Procedura Abilitativa Semplificata
(P.A.S.)
Questa distinta procedura
edilizia è stata introdotta a seguito dell'entrata
in vigore del D.Lgs. n. 28/2011 del 3/3/2011 a far
tempo dal 23 Marzo 2011; Essa riguarda le fonti
rinnovabili di energia, sostituisce a tutti gli
effetti la S.C.I.A. per tali specifiche opere, ed è
ammessa per l'autorizzazione e la costruzione di
esercizi di impianti alimentati da fonti
rinnovabili, come previsto ai paragrafi 11 e 12
dell'allegato al D.M.10/09/2010.
L'apposita modulistica va
prodotta al Servizio Interventi Edilizi Minori;
dopo 30 giorni dalla protocollazione matura il
silenzio assenso per l'inizio delle opere che
potranno durare non oltre tre anni da tale data. A
lavori eseguiti si dovrà presentare comunicazione di
Fine Lavori, Certificato di Collaudo e copia
dell'avvenuta presentazione della variazione
catastale se ne ricorre il caso.
Gli interventi eseguibili sono
i seguenti:
- pannelli fotovoltaici
collocati su edifici con impianto integrato i
cui componenti modificano la sagoma
dell'edificio;
- pannelli fotovoltaici
collocati su edifici con impianto parzialmente
integrato, che però non rispetta tutte le
condizioni dell'art.11 del D.lgs 115/2008;
- pannelli fotovoltaici non
integrati al suolo con potenza inferiore a KW
20;
- impianti di biomassa operanti
in assetto cogenerativo,
- impianti alimentati da
biomasse;
- impianti alimentate da gas di
discarica, biogas;
- impianti alimentati da fonte
eolica;
- impianti idraulici e
geotermici alimentati da fonte idraulica;
- impianti solari termici
posizionati al di fuori della Zona A di cui al
D.M. 1444/68.
Gli interventi classificati di
manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 63 R.E.
(es. rifacimento delle pavimentazioni, delle
tinteggiature e dei rivestimenti interni,
sostituzione di sanitari, apertura e chiusura di
vani porta all’interno delle singole unità
immobiliari, adeguamento degli impianti tecnologici
esistenti, sostituzione di infissi e serramenti
esterni - anche con materiali diversi, purché non ne
siano mutate le caratteristiche esteriori di sagoma,
disegno, colore, dimensione delle porzioni apribili
-, ripristino delle facciate con materiali aventi le
stesse caratteristiche e colori di quelle
preesistenti, ecc...) possono essere eseguiti senza
dover presentare alcuna pratica edilizia né alcuna
comunicazione agli uffici comunali. In caso di
intervento in ambito vincolato è comunque opportuno
contattare l’Ente di tutela del vincolo.
La fattibilità delle opere va, sotto altro profilo,
verificata con le eventuali prescrizioni contenute
negli specifici regolamenti condominiali.
Per gli interventi che richiedono la realizzazione
di un locale rifiuti, la presentazione del progetto
dovrà essere preceduta dal parere del tecnico AMSA .
In caso sia prevista l’esecuzione di opere in
cemento armato va presentata denuncia (ai sensi
dall’art. 65 del DPR 380/01) redatta da un tecnico
abilitato il cui nominativo potrà essere fornito
direttamente dal professionista.
Qualora le opere prevedano l’installazione di nuovi
impianti termici di potenza superiore a 35 kw
o interventi di coibentazione deve essere
presentata, in allegato alla pratica edilizia, la
relazione tecnica ai sensi dell’art. 28 della Legge
10/91 (come previsto dal punto 9.2 delle
"Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in
edilizia" della DGR 26 giugno 2007 n. VIII/5018
redatta da un tecnico abilitato il cui nominativo
potrà essere fornito direttamente dal
professionista. |
INTERVENTI EDILIZI MAGGIORI CONSISTENTI IN OPERE DI
·
nuova edificazione
·
ampliamento;
·
ristrutturazione;
·
recupero abitativo di
sottotetto.
Per questi tipi di intervento
occorre presentare denuncia di inizio attività (ex
regime concessorio) art. 41 LR 12/05 (c.d. DIA
onerosa o Super DIA) o richiedere permesso di
costruire (ex concessione edilizia) art. 33 LR 12/05
(vedi moduli allegati).
Tutti gli interventi edilizi maggiori sono soggetti
alla valutazione dell’impatto paesistico(secondo
quanto previsto dall’art. 30 delle Norme di
Attuazione del Piano Territoriale Paesistico
Regionale).
Per gli interventi che prevedono la realizzazione di
un locale deposito rifiuti, la presentazione del
progetto dovrà essere preceduta dal parere del
tecnico AMSA.
In caso sia prevista l’esecuzione di opere in
cemento armato va presentata denuncia (ai sensi
dall’art. 65 del DPR 380/01) redatta da un tecnico
abilitato il cui nominativo potrà essere fornito
direttamente dal professionista.
Qualora le opere prevedano l’installazione di nuovi
impianti termici di potenza superiore a 35 kw
o interventi di coibentazione deve essere
presentata, in allegato alla pratica edilizia, la
relazione tecnica ai sensi dell’art. 28 della
Legge 10/91 (come previsto dal punto 9.2 delle
"Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in
edilizia" della DGR 26 giugno 2007 n. VIII/5018)
redatta da un tecnico abilitato il cui nominativo
potrà essere fornito
direttamente dal professionista.
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INTERVENTO IN AMBITO VINCOLATO
Previa verifica della reale
sussistenza di un vincolo, in caso positivo, Nelle
aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della
parte III del D.Lgs. 42/04 si effettuano pratiche
per autorizzazione paesaggistica, la quale è
prescritta per l’esecuzione di ogni tipo di
intervento che possa arrecare “pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione” (art. 146
D.Lgs. 42/04).
L’autorizzazione paesaggistica non è prescritta per
“gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di
restauro conservativo che non alterino lo stato dei
luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici” (art.
149 D.Lgs. 42/04).
In questi ultimi casi si presenterà una
dichiarazione con la quale assevera, con preciso
riferimento all’art. 149 del D.Lgs 42/04, che
l’intervento da realizzare non comporta alterazione
dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore
degli edifici allegando idonea documentazione
fotografica ed una breve relazione tecnica che
descriva le opere da effettuare. |
CONDONO EDILIZIO
Redazione e presentazione presso l'Ufficio Condono
il quale gestisce l'istruttoria e il rilascio delle
concessioni edilizie/autorizzazioni
edilizie/permessi di costruire a sanatoria (ai sensi
della L.n.47/85, della L.n.724/94 e della L.n.326/03
- ultimo condono edilizio) e dei relativi
certificati abitabilità/agibilità speciale.
Inoltre si effettuano verifiche e eventuali
integrazioni per poter ottenere la definizione di
pratiche di condono edilizio già presentate al fine
di ottenere il rilascio delle concessioni edilizie,
delle autorizzazioni edilizie e dei permessi di
costruire a sanatoria, dei certificati di
abitabilità/agibilità speciale e dei certificati di
abitabilità/agibilità ordinaria (solo per le
concessioni presentate con la procedura ante L. n.
493/93 e successive modifiche).
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VISURE DI PRATICHE EDILIZIE
Su richiesta e delega
del proprietario, si effettua presso l'Ufficio
Visure (istituito ai sensi della L.n. 241/90 - Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti
amministrativi) visure di fascicoli edilizi e
presenta richiesta di copia degli atti e dei
documenti amministrativi elaborati dal Comune o
comunque utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa, che riguardano interventi di
edilizia privata sul territorio comunale.
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PERIZIA DI STIMA
Spesso si presenta la necessità
di conoscere il valore della propria unità
immobiliare. Si potrà fornire una perizia di stima
sia in carta semplice sia stragiudiziale (perizia
giurata). La perizia sarà corredata da
documentazione tecnica, fotografie ed una scheda
tecnica relativa alle caratteristiche dell'unità
immobiliare oggetto di stima.
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PERIZIA PER DANNI
Nella vita di condominio spesso
e poco volentieri si verificano problematiche tra
vicinato a seguito di perdite o rotture di impianti.
La situazione che si ci trova davanti è sempre la
stessa: Chi dovrà pagare? quanto dovrà pagare?
Proprio per questo scopo il professionista effettua
sopralluoghi di verifica per determinare innanzi
tutto le cause del guasto, determinarne le
competenze e successivamente valutarne i costi di
riparazione. Allo stesso tempo verrà effettuata la
stessa operazione per il danneggiato il quale avrà
appoggio tecnico per valutare e stimare il danno
subito e preventivare il costo di ripristino dei
danni. Il tutto sarà documentato da numerose riprese
fotografiche ed una scheda tecnica riassuntiva.
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RENDERING 3D E FOTO-INSERIMENTI
Il rendering 3d attualmente
risulta essere forse lo strumento più utile per la
progettazione poiché permette di studiare l'opera
nel minimo dettaglio.
Il professionista realizza qualsiasi tipo di
rendering 3d, a partire da un semplice studio di
arredamento fino ad arrivare alla realizzazione di
rendering di ambienti interni ed esterni e di
foto-inserimenti, grazie ai quali si può determinare
l'impatto che il nuovo fabbricato avrà sull'ambiente
circostante.
Spesso ci si trova in
difficoltà nel decidere una soluzione ottimale per
gli interni e proprio per tale motivo diventa utile
uno studio "su carta" cioè un progetto 2d ed un
eventuale rendering per
poter determinare le soluzioni ottimali di
arredamento.
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NUOVA EDIFICAZIONE
La realizzazione di nuove
costruzioni richiede uno studio preliminare molto
dettagliato, preceduto da un rilievo topografico
dell'area dove sorgerà la nuova costruzione, utile
sia per determinare la superficie massima
edificabile, sia per determinare le distanze minime
dal confine entro il quale si potrà realizzare il
nuovo progetto.
La tecnologia sotto questo punto di vista offre
grandi aiuti, poiché lo studio preliminare in tre
dimensioni consente di studiare nel dettaglio
l'opera e di vederla prima che venga realizzata.
Il geom. Adriano De Marco propone al cliente tutte
le figure professionali necessarie per la
realizzazione di nuove costruzioni, le
quali dovranno eseguire calcoli strutturali,
certificazioni energetiche, piani della sicurezza,
prevenzione incendi e soprattutto l'impresa
esecutrice che realizzerà l'opera.
Il cliente sarà assistito durante tutto il corso dei
lavori, dallo studio preliminare alla consegna della
nuova realizzazione.
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RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI E APPARTAMENTI
Si occupa di qualsiasi tipo di
ristrutturazione, a partire dalla semplice
ristrutturazione di locali come bagno e cucina, ad
arrivare ad opere di manutenzione straordinaria sia
interne che esterne.
Il cliente verrà affiancato nella fase iniziale
durante la quale si studierà una soluzione
progettuale che possa soddisfare le proprie
richieste ed esigenze e che allo stesso tempo sia
allineata alle più recenti leggi e normative.
In un secondo momento, una volta decisa la soluzione
progettuale più idonea, grazie all'aiuto di software
per la realizzazione di disegni tridimensionali,
qualora il cliente ne sentisse la necessità, si
potrà avere una soluzione foto-realistica del
progetto ed un eventuale studio dell'arredamento.
Una volta stabilita la soluzione ottimale si potrà
procedere con l'espletamento delle pratiche
necessarie per poter eseguire le opere.
Il professionista si avvale dell'appoggio di ottime
imprese di artigiani che potranno fornire un
preventivo dettagliato per poter valutare anche i
costi di realizzazione.
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RILIEVI E RESTITUZIONE GRAFICA 2D-3D
Il rilievo metrico
è una attività molto importante che va svolta con
cura e precisione per poter ottenere un risultato
planimetrico fedele alla realtà. Per questo motivo
si svolge rilievi metrici di interni ed esterni
utilizzando strumenti elettronici di massima
precisione e fornisce degli elaborati grafici curati
nel minimo dettaglio.
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PRATICHE DI ACCATASTAMENTO PER NUOVE COSTRUZIONI
Dopo la realizzazione di un
nuovo fabbricato, si presenta la necessità di
censire l'immobile nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano
(N.C.E.U.). Si svolgono tutte le attività necessarie
per l'espletamento della pratica, a partire dal
rilievo del fabbricato, mediante l'uso di moderne
strumentazioni al laser, per poi poter predisporre
con precisione il tipo mappale e le nuove
planimetrie, fino alla predisposizione dei modelli
Doc.Fa per l'attribuzione della rendita catastale.
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PRATICHE DI ACCATASTAMENTO PER VARIAZIONE
A
seguito di divisione, ampliamento, ristrutturazione,
demolizione, cambio della destinazione d'uso,
ultimazione di fabbricato urbano o altro, si
presenta la necessità di aggiornare la situazione
catastale e modificare quindi la consistenza di
unità immobiliari già censite nel N.C.E.U. A tale
scopo, si svolgono tutte le attività necessarie,
cominciando da una analisi preliminare della
situazione censita nel N.C.E.U. Per poi arrivare ad
un rilievo della nuova situazione e alla
predisposizione e presentazione delle pratiche
necessarie per poter procedere all'aggiornamento
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VISURE CATASTALI
Qualora si presenta la
necessità di ottenere una visura catastale per
conoscere vani, categoria, classe e rendita
catastale o semplicemente i dati catastali della
propria unità immobiliare, il professionista offre
un servizio di visure catastali svolto presso
l'Agenzia del Territorio.
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ESTRATTI DI MAPPA
Qualora si presenta la
necessità di ottenere una visura catastale per
conoscere vani, categoria, classe e rendita
catastale o semplicemente i dati catastali della
propria unità immobiliare, il professionista offre
un servizio di visure catastali svolto presso
l'Agenzia del Territorio.
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FRAZIONAMENTI
Qualora si presenta la
necessità di ottenere una visura catastale per
conoscere vani, categoria, classe e rendita
catastale o semplicemente i dati catastali della
propria unità immobiliare, il professionista offre
un servizio di visure catastali svolto presso
l'Agenzia del Territorio.
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VOLTURE CATASTALI
Le volture catastali sono
necessarie ad esempio in caso di successione per
causa di morte o consolidamento di usufrutto.
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RETIFICHE DATI CATASTALI
Qualora si riscontrassero degli
errori o dei dubbi sui dati catastali delle proprie
proprietà (cognome, nome o denominazione, codice
fiscale, luogo e data di nascita, sede legale,
diritti e quota di possesso, indirizzo numero civico
e piano, numero di vani, superficie catastale),
si effettueranno verifiche preliminari ed eventuale
rettifica degli atti.
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